STATUTO “FABLAB SONDRIO APS”
Articolo 1 – Denominazione e sede
1.1 E costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Fablab Sondrio APS”
di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
1.3 L’associazione ha sede legale nel comune di SONDRIO e la sua durata è illimitata.
1.4 Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Articolo 2 - Finalità
2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, è orientata a proporsi come risorsa del territorio e considera l'autonomia decisionale come valore fondante.
2.2 L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, basa la propria attività, in via prioritaria, sull'impegno volontario, libero e gratuito degli associati che si riconoscono nei principi della "fab charter"; ha vocazione solidaristica e mutualistica.
In particolare, intende:
promuove l'apertura e lo sviluppo dì un fablab nel territorio della Provincia di Sondrio;
promuove la diffusione dei principi del fablab relativamente ai contenuti della "fab charter", cioè il manifesto dei fablab definito e pubblicato dalla "Fab Foundation":
Cos'è un Fablab?
I Fablab sono una rete mondiale di laboratori locali che mettono a disposizione strumenti di digital fabrication per la realizzazione di progetti e invenzioni.
Cosa c'è in un Fablab?
I Fablab mettono a disposizione un repertorio essenziale ed espandibile di strumenti e attrezzature per la realizzazione di una gamma innumerevole di oggetti, promuovendo la condivisione tra persone e progetti.
Che cosa offre la rete Fablab?
Oltre agli strumenti in dotazione al singolo laboratorio, viene fornita assistenza operativa, formativa, tecnica, finanziaria e logistica.
Chi può utilizzare un Fablab?
I Fablab sono una risorsa aperta al territorio a cui si può accedere liberamente sia a titolo individuale, sia partecipando a corsi e programmi.
Quali sono le responsabilità degli utenti? Ogni utente è responsabile per:
la sicurezza: sapere evitare danni a cose e persone,
la pulizia: mantenere il laboratorio pulito e ordinato,
il funzionamento: curare le più semplici operazioni di manutenzione, riparazione e documentazione degli strumenti e dei materiali.
conoscenza: contribuire allo sviluppo di documentazione e alla formazione realizzando progetti e condividendoli.
Chi sono i proprietari delle invenzioni dei Fablab? I progetti e i processi sviluppati nei Fablab possono essere registrati e commercializzati a discrezione dell'inventore, ma dovrebbero restare a disposizione per l'utilizzo e l'apprendimento.
Qual è l'utilità dei Fablab per le imprese?
In un Fablab è possibile prototipare e incubare attività commerciali, purché esse non siano in conflitto con altri usi, si sviluppino successivamente al di fuori del laboratorio e producano benefici per gli inventori, i laboratori e le reti che hanno contribuito al loro successo
promuove la diffusione della cultura della fabbricazione digitale o la sua integrazione con il sapere e mestieri tradizionali;
promuove la formazione di una rete locale di competenze e conoscenze che si vada ad integrare cori la rete globale dei fablab;
promuove la filosofia dell'open source e del riuso;
promuove il libero scambio delle idee tramite la valorizzazione delle relazioni e delle persone
promuove e sviluppa attività e tematiche di design, artigianato, ricerca, personal/digital fabrication, informatica prototipazione open design
promuove le attività degli associati nel rispetto dello spirito dell'associazione,
persegue lo scopo di essere un luogo di accrescimento della cultura e delle conoscenze di tutti tramite corsi, workshop e altri mezzi finalizzati alla condivisione del sapere;
condivide la cultura, gli strumenti le tecniche fablab attraverso lo sviluppo di progetti, incontri, eventi, produzioni e workshop;
si prefigge di avviare attività sinergiche con enti, associazioni scuole e soggetti produttivi orientandosi in special modo a quelli del territorio;
valorizza filosofie e metodi produttivi attenti all’impatto ambientale;
Articolo 3 – Attività di interesse generale
3.1 L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.
FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA
3.2 L’Associazione realizza i propri scopi attraverso attività compatibili con le normative sull'associazionismo di Promozione Sociale nei limiti del d.lgs. 117/2017.
A titolo meramente esemplificativo:
• apertura e gestione di laboratori di prototipazione;
• attività di tipo formativo;
• workshop;
• concorsi d'ingegno;
• convegni ed eventi pubblici;
• visite guidate;
• collaborazioni con altre istituzioni analoghe;
• ogni altra attività atta a perseguire le finalità dell'associazione.
3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
3.4 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 4 – Raccolta fondi
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 5 - Ammissione
5.1 Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
5.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
5.2 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.
I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
5.3 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
5.4 L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5.5 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci
6.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
6.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
6.3 L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
6.4 Ciascun associato ha diritto:
di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6.5 Ciascun associato ha il dovere di:
rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo:
versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.
Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio
7.1 La qualità di socio si perde
per decesso;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
dietro presentazione di dimissioni scritte, per recesso volontario;
per esclusione.
7.2 L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
7.3 L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
7.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
7.5 La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
7.6 L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Articolo 8 – Attività di volontariato
8.1 L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
8.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Articolo 9 – Organi sociali
9.1 Gli organi dell’associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
Vengono inoltre eletti:
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
9.2 Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
9.3 Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Articolo 10 – Assemblea
10.1 L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
10.2 L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
10.3 L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
10.4 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
Articolo 11– Competenze dell’Assemblea
11.1 L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
fissare l’ammontare del contributo associativo;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11.2 L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
deliberare sulle modificazioni dello statuto;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea
12.1 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
12.2 L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
12.3 L’Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite indirizzo e-mail fornita dall’associato, o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Articolo 13 – Validità dell’assemblea
13.1 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio.
13.2 L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
13.3 L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
13.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
13.5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
13.6. Il segretario redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In assenza del segretario in carica, all’apertura di ogni seduta viene designato un segretario verbalizzatore.
13.7 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
13.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
13.9 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
13.10 Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 14 - Consiglio direttivo
14.1 Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
14.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
14.3 Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 12 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
14.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
14.5 I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
Art. 15 - Competenze del consiglio direttivo
15.1 Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
f) proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 16 – Funzionamento del consiglio direttivo
16.1 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
16.2 Il consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
16.3 Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
16.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
16.5 Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
16.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
16.7 Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Art. 17 - Il presidente
17.1 Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
17.2 Il presidente:
ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
17.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
17.4 Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 18 - Il segretario
18.1 Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.
Comunica l'accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi soci, previa delibera dell'Assemblea
Art. 19 - il tesoriere
19.1 Il tesoriere ha i seguenti compiti:
cura la gestione della cassa dell'Associazione;
cura la tenuta e l'aggiornamento di atti, documenti e registri contabili;
si occupa dell'amministrazione contabile dell'Associazione, gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il rendiconto economico e finanziano o il bilancio da presentare annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Art. 20 - Organo di controllo
20.1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
20.2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
20.3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
20.4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
20.5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
20.6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art. 21 - Libri sociali
21.1 L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
21.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
21.3 I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
21.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 22 - Risorse economiche
22.1 Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
quote sociali;
contributi pubblici;
contributi privati;
donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
rendite patrimoniali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
altre entrate espressamente previste dalla legge;
eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 23- Scritture contabili
23.1 Il tesoriere gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 24 - Esercizio sociale
24.1 L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
24.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
24.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.
24.4 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
24.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
24.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili
25.1 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
25.2 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 26 - Assicurazione dei volontari
26.1 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
26.2 L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
27.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 - Disposizioni finali
28.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.